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della Provincia di Venezia 

La riduzione del canone

In caso di riduzione del reddito complessivo annuo del proprio nucleo familiare, l’assegnatario può richiedere all’Ater la riduzione del canone di locazione, come previsto dall’articolo 42, comma 3, della Legge regionale n.39/2017.

 

Legge regionale 39/2017, articolo 42
Verifica annuale della situazione economica e dei requisiti per l’accesso

3. L’assegnatario, in caso di variazione in diminuzione del reddito del nucleo familiare, ha diritto, su specifica e documentata richiesta, alla rideterminazione del canone ai sensi dell’articolo 36, disposta dal comune o dall’ATER entro trenta giorni dall’accertamento della variazione risultante dall’ISE.
(Per questo caso, l’Ater di Venezia ha predisposto un apposito modulo, il mod. 05UT ‘Richiesta revisione canone alloggio e.r.p.’, vedi sotto).


Legge regionale 39/2017, articolo 36

Criteri per la determinazione dei canoni di locazione

1. I criteri, le modalità di calcolo ed i parametri numerici per la determinazione dei canoni di locazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica sono definiti dal regolamento di cui all’articolo 49, comma 2, nel rispetto dei principi di equità, sopportabilità per il nucleo familiare dell’assegnatario, nonché di sostenibilità economica del sistema di edilizia residenziale pubblica.

2. Al fine di garantire le entrate necessarie alla gestione e manutenzione degli alloggi, è determinato un canone di locazione minimo, pari ad euro 40,00, che deve essere corrisposto indipendentemente dalla situazione economica del nucleo familiare dell’assegnatario. Qualora tale canone risulti superiore al canone determinato sulla base dei criteri e dei parametri di cui al comma 1, con riferimento alla sopportabilità del nucleo familiare dell’assegnatario, il comune, nei casi che certifica come meritevoli di tutela sociale, può farsi carico della differenza anche ricorrendo al fondo di solidarietà di cui all’articolo 47.

3. Qualora in occasione della verifica annuale di cui all’articolo 42, la situazione economica dell’assegnatario e del suo nucleo familiare risulti superiore al limite vigente per l’accesso, il canone viene rideterminato in funzione di quanto la condizione economica superi quella prevista per l’accesso, fino a raggiungere il canone massimo, secondo quanto stabilito dal regolamento di cui all’articolo 49, comma 2.

 

Responsabile delle pratiche concernenti la richiesta di riduzione del canone è il Servizio utenza.

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